Whistleblowing

Panoramica della Direttiva UE sul Whistleblowing

I whistleblower sono fondamentali per mantenere una società aperta e trasparente, in quanto denunciano atti illeciti e irregolarità. Per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, il 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:

  • ­Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti
  • ­Migliorare l’applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni
  • ­Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo

Il recepimento della Direttiva 2019/1937 in Italia

Il termine per il recepimento delle Direttiva UE sul Whistleblowing è scaduto lo scorso 17 dicembre 2021; come si può osservare dall’immagine qui sotto, diversi sono gli Stati membri che non hanno ancora provveduto al recepimento della normativa nei rispettivi ordinamenti.
Prima dell’arrivo della nuova legge italiana sul whistleblowing, quest’ultimo era regolato dalla Legge 179 del 2017, che aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di modello organizzativo 231, integrando in questo modo la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001).

Diversi sono stati gli esponenti che hanno denunciato nei mesi precedenti il recepimento l’inerzia dello Stato italiano circa la trasposizione della Direttiva UE sul Whistleblowing nel nostro ordinamento nazionale, visto il termine scaduto a fine 2021. Tra questi la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che nel febbraio 2022 aveva definito urgente il recepimento della normativa, l’ONG The Good Lobby Italia insieme a Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che avevano lanciato un nuovo appello alla Camera durante il World Whistleblower Day (23 giugno).

Il 2 agosto 2022, la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttiva europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021”. Tra le direttive europee si trova la numero 1937 del 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (chiamata in breve “Direttiva Whistleblowing”).

Avvento Whistleblowing

Il 10 settembre 2022 è entrata ufficialmente in vigore la legge recante delega al governo che prevedeva un nuovo termine per il recepimento della normativa, fissato a 90 giorni (10 dicembre).
Venerdì 9 dicembre, a 24 ore dalla scadenza della legge delega, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per procedere all’attuazione del recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing. Il passaggio successivo ha visto le Commissioni Parlamentari raccogliere i pareri di diversi esponenti, come il Garante Privacy, Confindustria, la società civile.
Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing e la nuova legge italiana sul Whistleblowing (d.lgs n.24) è entrato ufficialmente in vigore.
Le aziende italiane pubbliche e private con più di 250 dipendenti sono chiamate a implementare un sistema di segnalazione di illeciti interno entro il 15 luglio, mentre quelle con più di 50 dipendenti hanno tempo fino al 17 dicembre per adeguarsi ai nuovi requisiti.
La protezione dei segnalanti è al centro della Direttiva sul Whistleblowing

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:

  • ­La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, giornalisti…
  • ­Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione
  • ­La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati
  • ­Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi

Con queste misure protettive l’UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’azienda.

Whistleblowing, e le figure inerenti

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